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AEEGpedia/Delibera 04-04

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Allegato A

Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 19 febbraio 2004, n. 17/04, 28 dicembre 2004, n. 247/04 e 5 ottobre 2005, n. 210/05.

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI QUALITA' DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Periodo di regolazione 2004-2007

Contents

[edit] PARTE I

REGOLAZIONE DELLA CONTINUITA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

[edit] TITOLO 1 . DISPOSIZIONI GENERALI

[edit] Articolo 1 - Definizioni per la continuita del servizio

1.1 Ai fini della presente Parte, si applicano le seguenti definizioni:

  • l'Autorita e l'Autorita per l'energia elettrica e il gas;
  • alta tensione (AT) e un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
  • altissima tensione (AAT) e un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
  • assetto standard e la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio;
  • autoproduttore e il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • bassa tensione (BT) e un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
  • cliente AT e il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione;
  • cliente BT e il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione;
  • cliente finale e la persona fisica o giuridica che non esercita l'attivita di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;
  • cliente MT e il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione;
  • clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99;
  • clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
  • distribuzione e l'attivita di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
  • Gestore della rete e il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle attivita di trasmissione e dispacciamento;
  • gruppo di misura e l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
  • impresa distributrice e qualunque soggetto che svolga l'attivita di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
  • interruzione e la condizione nella quale la tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica per un cliente finale e inferiore all'1% della tensione dichiarata;
  • interruzione con preavviso e l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta dal preavviso;
  • interruzione senza preavviso e l'interruzione non preceduta dal preavviso;
  • interruzione lunga e l'interruzione di durata superiore tre minuti;
  • interruzione breve e l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
  • interruzione transitoria e l'interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
  • media tensione (MT) e un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
  • preavviso e la comunicazione ai clienti finali interessati dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione; da effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a quello previsto dalla presente deliberazione;
  • produttore di energia elettrica e il soggetto di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99;
  • rete di trasmissione nazionale e la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete;
  • reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
  • rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di una interruzione, viene ripristinata la tensione dichiarata per un tempo superiore a 3 minuti;
  • sistema di telecontrollo e il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonche atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
  • strumentazione per la registrazione della continuita del servizio e l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualita dell'energia elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonche atti a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
  • decreto legislativo n. 79/99 e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • decreto 25 giugno 1999 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;
  • deliberazione n. 128/99 e la deliberazione dell'Autorita 1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
  • deliberazione n. 202/99 e la deliberazione dell'Autorita 28 dicembre 1999, n. 202/99 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999;
  • deliberazione n. 310/01 e la deliberazione dell'Autorita 21 dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002;
  • Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e il testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[edit] Articolo 2 - Finalita e principi generali per la continuita del servizio

2.1 La parte I del presente provvedimento persegue le finalita di:

a) assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuita affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni;
b) migliorare la continuita del servizio a livello nazionale e ridurre le differenze regionali a parita di grado di concentrazione;
c) limitare il numero delle interruzioni annue subite dai clienti, introducendo un meccanismo inizialmente limitato ai clienti di maggiori dimensioni;
d) favorire la contrattualizzazione di livelli di continuita del servizio e di qualita della tensione superiori agli standard definiti dall'Autorita.

2.2 In merito alla continuita del servizio e alla qualita della tensione l'impresa distributrice non puo adottare comportamenti discriminatori tra clienti del mercato libero e clienti del mercato vincolato alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione.

[edit] TITOLO 2 . OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI

[edit] Articolo 3 - Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

3.1 L'impresa distributrice effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione puo essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilita dell'impresa distributrice.
3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuita del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:

a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;
b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;
c) impianti di smistamento AT;
d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
e) impianti di interconnessione AT o MT con il Gestore della rete o altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni.

[edit] Articolo 4 - Registro delle interruzioni

4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3 e 4.4, e specificati nei successivi articoli da 5 a 12.
4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;
b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
c) la causa dell'interruzione;
d) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto nell'interruzione;
g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
i) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione;
k) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione.

4.3 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;
b) la causa dell'interruzione;
c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
f) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
g) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione.

4.4 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;
b) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
c) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti;
d) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione.

4.5 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attivita di misura e di vendita dell'energia elettrica.
4.6 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l'impresa distributrice adotta i seguenti criteri:

a) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione alcuni clienti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per piu di 3 minuti, l'impresa distributrice considera una interruzione breve per il primo gruppo di clienti e una interruzione lunga per il secondo;
b) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o piu interruzioni lunghe o brevi che interessano lo stesso cliente finale per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano l'una dall'altra entro 3 minuti, vengono accorpate in un'unica interruzione, avente durata pari alla somma delle durate delle interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra;
c) criterio di unicita della causa e dell'origine: l'impresa distributrice identifica ogni interruzione con una sola causa e origine; qualora durante l'interruzione vengano a mutare la causa, l'origine o entrambe, e necessario registrare una interruzione separata, se questa ha durata superiore a 5 minuti a decorrere dall'istante di modifica della causa o dell'origine; fino a tale soglia si considera un'unica interruzione avente la causa e l'origine iniziale.

4.7 Le imprese distributrici hanno facolta, fino al 31 dicembre 2005, di adottare criteri diversi da quelli indicati nel comma 4.6, dandone comunicazione all'Autorita in occasione dei controlli tecnici.

[edit] Articolo 5 - Grado di concentrazione

5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuita per i clienti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:

a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali e stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali e stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali e stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

5.2 Restano in vigore le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorita a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99.
5.3 Le imprese distributrici hanno facolta di includere il territorio di uno o piu comuni in aree territoriali a concentrazione piu alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorita.

[edit] Articolo 6 - Origine delle interruzioni

6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione:

a) interruzioni con origine "sistema elettrico", intese come le interruzioni:
i) conseguenti agli ordini impartiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale di procedere alla disalimentazione di clienti per motivi di sicurezza del sistema elettrico, anche se tecnicamente effettuati tramite interventi e manovre sulle reti di distribuzione in attuazione del piano di distacco programmato, o conseguenti all'intervento di dispositivi automatici di alleggerimento del carico;
ii) conseguenti a incidenti della rete nazionale di trasmissione, di durata superiore a 30 minuti per la rete di distribuzione connessa alla rete di trasmissione nazionale;
b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
c) interruzioni originate sulla rete AT, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
d) interruzioni originate sulla rete MT, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);
e) interruzioni originate sulla rete BT, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese, le colonne montanti e, qualora l'interruzione coinvolga piu di un cliente BT, sui gruppi di misura centralizzati.

6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, l'interruzione e attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte o anche di una sola linea a monte.
6.3 Per le interruzioni originate nei gruppi di misura dei clienti BT, anche centralizzati, che coinvolgono un solo cliente BT l'Autorita definisce criteri semplificati di registrazione nell'ambito della regolazione della qualita commerciale.

[edit] Articolo 7 - Cause delle interruzioni

7.1 L'impresa distributrice registra le cause delle interruzioni, escluse le interruzioni transitorie, le interruzioni con origine "sistema elettrico" e le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale, secondo la seguente articolazione:

a) cause di forza maggiore, intese come: eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorita competente lo stato di emergenza o di calamita naturale, eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche, scioperi;
b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi quali furti, incendi, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti, atti di autorita pubblica;
c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate.

7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
7.3 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attivita di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere h) e i), della deliberazione n. 310/01, facenti capo alla stessa impresa distributrice.
7.4 Nella registrazione delle cause delle interruzioni di cui al comma 7.1, l'impresa distributrice ha facolta di sostituire l'articolazione di cui alla lettera a), con la seguente:

a) eventi di particolare rilevanza, intesi come: gli eventi occorsi nei giorni di particolare rilevanza, identificati in base al metodo descritto nella scheda 1.

7.5 L'impresa distributrice che si avvale della facolta di cui al comma precedente:

a) ne da comunicazione all'Autorita entro il 31 marzo 2004;
b) attribuisce ad eventi di particolare rilevanza tutte le interruzioni senza preavviso lunghe e brevi con istante di inizio in un giorno di particolare rilevanza;
c) documenta l'attribuzione delle interruzioni limitatamente alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 24.1;
d) mantiene il medesimo criterio per l'intero periodo di regolazione 2004-2007;
e) ricalcola i dati di continuita del servizio per gli anni 2002 e 2003 in conformita al criterio degli eventi di particolare rilevanza per il sistema elettrico, e li comunica all'Autorita entro e non oltre il 30 giugno 2004.

[edit] Articolo 8 - Documentazione dell'inizio delle interruzioni

8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita del servizio.
8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita del servizio. Con le stesse modalita e documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto i).
8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione.
8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o causate da interconnessione con altri esercenti, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica. Con le stesse modalita e documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto ii).

[edit] Articolo 9 - Clienti AT coinvolti nelle interruzioni

9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al comma 6.1, lettera a), l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente AT.

[edit] Articolo 10 - Clienti MT coinvolti nelle interruzioni

10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al comma 6.1, lettera a), l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente MT, fatto salvo per le interruzioni brevi quanto previsto al successivo articolo 12, comma 3.

[edit] Articolo 11 - Clienti BT coinvolti nelle interruzioni

11.1 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve, escluse le interruzioni originate sulla rete BT, l'impresa distributrice registra il numero di trasformatori MT/BT coinvolti nell'interruzione, distintamente per grado di concentrazione, con la facolta di avvalersi, per le interruzioni senza preavviso brevi e le interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al comma 6.1, lettera a), dell'assetto standard della rete MT.
11.2 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve l'impresa distributrice, in assenza di esatta attribuzione del numero di clienti BT per ogni trasformatore MT/BT e per ogni linea BT, stima il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione con i seguenti criteri:

a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione e pari al prodotto del numero di trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione e pari al prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per linea o fase BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione.

11.3 Nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa distributrice stima il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 11.2, sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.
11.4 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione coincidente:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo, con la rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT rialimentato;
c) per le interruzioni con origine "sistema elettrico", con le modalita di cui al successivo articolo 12, comma 4.

[edit] Articolo 12 - Documentazione della fine delle interruzioni

12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.
12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante apposita modulistica.

12.3 L'impresa distributrice che identifica le interruzioni brevi in base all'intervento di dispositivi automatici considera come istante di fine delle interruzioni brevi l'istante relativo al ciclo di richiusura su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa e tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure di taratura e verifica periodica delle protezioni.
12.4 Per le interruzioni con origine "sistema elettrico", in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'impresa distributrice puo considerare come istante di fine:

a) per le interruzioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto i), derivanti dall'attuazione di piani di distacco programmato, l'istante di rialimentazione effettivo della linea MT o l'istante corrispondente all'istante di inizio piu la durata teorica di interruzione secondo il medesimo piano;
b) per le interruzioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto ii), la media aritmetica tra l'istante della prima rialimentazione e l'istante corrispondente alla rialimentazione di almeno il 90% delle linee MT sottese ai trasformatori AT/MT, considerati separatamente per provincia se l'impresa distributrice opera in diverse province. I suddetti istanti sono annotati durante le operazioni di rialimentazione, anche in modo indipendente dal sistema di telecontrollo.

[edit] Articolo 13 - Verificabilita delle informazioni registrate

13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il registro delle interruzioni.
13.2 Ciascuna interruzione e identificata con un codice univoco, al fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute in:

a) registri di esercizio;
b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita del servizio;
c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per richieste di pronto intervento;
d) rapporti di intervento delle squadre operative;
e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria.

13.3 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di due anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione e stata effettuata.
13.4 L'impresa distributrice, ai fini della verificabilita delle informazioni registrate, puo avvalersi delle registrazioni mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di organi di manovra in media tensione non telecontrollati ne asserviti a protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine funzionale puo avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi istanti di occorrenza, ma comunque entro 10 giorni dall'istante di occorrenza, e deve includere la data e l'ora dell'effettivo istante di occorrenza dell'evento registrato.
13.5 Le imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione 2000-2003 abbiano esteso il servizio all'intero Comune o a nuovi Comuni, comunicano all'Autorita entro il 31 marzo 2004 le modalita e i tempi per l'unificazione delle modalita di registrazione delle interruzioni. Le imprese distributrici che si vengano a trovare nelle predette condizioni nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 ne danno comunicazione all'Autorita entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di efficacia dell'acquisizione della rete.

[edit] Articolo 14 - Gradualita degli obblighi di registrazione delle interruzioni

14.1 Per le imprese distributrici con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente articolo 3 decorrono dall'1 gennaio 2007.
14.2 Per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, ai fini della registrazione individuale per i clienti MT delle interruzioni brevi, l'impresa distributrice puo avvalersi fino alla data del 31 dicembre 2005 dell'assetto standard della rete MT; in tal caso, cio e indicato nelle comunicazioni ai clienti di cui al successivo articolo 16, comma 16.1. Oltre tale data, la registrazioni delle interruzioni brevi deve essere effettuata in assetto reale di rete.
14.3 Entro il 31 dicembre 2007 le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002 si dotano di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione.

[edit] TITOLO 3 . INDICATORI DI CONTINUITA DEL SERVIZIO

[edit] Articolo 15 - Indicatori di continuita del servizio

15.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuita del servizio:

a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;
b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.

15.2 Il numero di interruzioni per cliente e definito per mezzo della seguente formula: totniiUUƒ°==1 UTENTEPER NIINTERRUZIO DI NUMERO
dove la sommatoria e estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

  • Ui e il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione considerata;
  • Utot e il numero totale di clienti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

15.3 L'impresa distributrice calcola il numero di interruzioni per cliente:

a) per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso, interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni senza preavviso brevi, e per i clienti MT, distintamente per interruzioni senza preavviso brevi e transitorie;
b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente articolo 6;
c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente articolo 7;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per le imprese distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

15.4 La durata complessiva di interruzione per cliente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, e definita per mezzo della seguente formula:

totnimjjijiUtU)( UTENTEPER NEINTERRUZIO DIA COMPLESSIVDURATA 11,,ƒ°ƒ°==.= dove la sommatoria e estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di clienti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:
  • Ui,j e il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione (con i = 1, ..., n) e appartenenti al j-esimo gruppo di clienti affetto dalla stessa durata di interruzione (con j = 1, ..., m);
  • ti,j e la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di clienti Ui,j;
  • Utot e il numero totale di clienti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

15.5 L'impresa distributrice calcola la durata complessiva di interruzione per cliente:

a) solo per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;
b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente articolo 6;
c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente articolo 7;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per le imprese distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

15.6 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni e la durata complessiva di interruzione, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.
15.7 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni senza preavviso brevi, distintamente per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione, e per ogni singolo cliente AT il numero di interruzioni senza preavviso transitorie, distintamente per origine dell'interruzione.

[edit] Articolo 16 - Comunicazione all'Autorita e ai clienti finali dei valori degli indicatori di continuita del servizio

16.1 L'impresa distributrice comunica all'Autorita i risultati dell'elaborazione degli indicatori individuali di continuita del servizio di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.7, relativi ai clienti MT, per ogni ambito territoriale, e ai clienti AT, per regione, in forma sintetica utilizzando il modello di cui alla scheda n. 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori. Entro il 30 giugno dello stesso anno, l'impresa distributrice comunica a ciascun cliente MT, anche tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione o pubblicato nel proprio sito internet, l'elenco delle interruzioni lunghe e brevi con e senza preavviso che lo hanno coinvolto, con indicazione della causa e dell'origine dell'interruzione. Entro la stessa data, l'impresa distributrice comunica a ciascun cliente AT, con le stesse modalita, l'elenco di tutte le interruzioni, con e senza preavviso, lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto.
16.2 L'impresa distributrice deve comunicare all'Autorita i dati di continuita del servizio relativi ai clienti MT e ai clienti BT di cui al precedente articolo 15, commi 15.2 e 15.4, con le specificazioni previste dai commi 15.3 e 15.5, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati. Nella stessa occasione, l'impresa distributrice comunica, distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per le imprese distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali, il numero di clienti e l'energia distribuita, distintamente per:

a) clienti BT per usi domestici;
b) clienti BT per usi diversi da quelli domestici;
c) clienti MT;
d) clienti MT di maggiore dimensione, come definiti al successivo comma 30.2;
e) clienti AT allacciati alle reti di distribuzione.

16.3 Per le imprese che non si avvalgono della facolta di cui al precedente articolo 7, comma 7.4, sono ammesse rettifiche dei dati di continuita del servizio comunicati all'Autorita qualora, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, intervenga un provvedimento di dichiarazione di stato di calamita naturale o di emergenza rilevante ai fini dell'attribuzione delle cause di forza maggiore di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
16.4 Nel comunicare all'Autorita i valori degli indicatori di continuita del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicita delle informazioni fornite e della verificabilita delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. A tal fine, allegano copia in formato elettronico dell'estratto del registro delle interruzioni, separatamente per ciascun ambito territoriale, con indicazione per ciascuna interruzione del codice univoco, del tipo di interruzione (con o senza preavviso, lunga o breve) della causa, dell'origine, dell'eventuale preavviso ai clienti, dell'istante di inizio (data, ora, minuto) e del contributo al numeratore degli indicatori di continuita di cui ai commi 15.2 e 15.4.
16.5 I valori degli indicatori di continuita del servizio comunicati all'Autorita dalle imprese distributrici possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorita.

[edit] TITOLO 4 . REGOLAZIONE DELLA DURATA DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE

[edit] Articolo 17 - Ambito di applicazione

17.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2004-2007 alle imprese distributrici che gestiscono ambiti territoriali con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002.
17.2 Le imprese distributrici che gestiscono ambiti territoriali con numero di clienti BT superiore a 5.000 e non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2002, hanno facolta, per tali ambiti territoriali, di non applicare il presente Titolo, dandone comunicazione all'Autorita entro il 31 marzo 2004.

[edit] Articolo 18 - Ambito territoriale

18.1 L'ambito territoriale e l'insieme delle aree territoriali comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione con almeno un numero di clienti BT serviti da linee di media tensione asservite a un sistema di telecontrollo o dotate di strumentazione per la registrazione della continuita del servizio non inferiore a 5.000.
18.2 L'impresa distributrice ha facolta di accorpare in un unico ambito territoriale ambiti territoriali con numero di clienti BT superiore a 5.000 e non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2002, purche aventi lo stesso grado di concentrazione e appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorita entro il 31 marzo 2004.
18.3 Qualora un'impresa distributrice eroghi il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati gia definiti il livello di partenza e i livelli tendenziali di continuita ai sensi dell'articolo 21, e successivamente alla data del provvedimento di determinazione di tali livelli tendenziali estenda il servizio all'intero territorio comunale, ha facolta di considerare l'area alla quale il servizio e stato esteso come ambito territoriale a se stante.
18.4 Le imprese distributrici che abbiano gia esteso il servizio all'intero territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono presentare istanza motivata all'Autorita per rinviare all'1 gennaio 2005 l'unificazione degli ambiti territoriali a parita di grado di concentrazione. L'Autorita si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorita si sia pronunciata, l'istanza si intende tacitamente approvata.

[edit] Articolo 19 - Indicatori di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe

19.1 L'indicatore di riferimento D1 e la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7.
19.2 Il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D1 per l'anno i e ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno i-1, arrotondata alla seconda cifra decimale, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno.

[edit] Articolo 20 - Livelli obiettivo

20.1 Per il periodo di regolazione 2004-2007, sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore di riferimento D1:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 25 minuti;
b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 40 minuti;
c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.

[edit] Articolo 21 - Livelli di partenza e livelli tendenziali

21.1 Entro il 31 luglio 2004, l'Autorita determina, per ciascun ambito territoriale, i livelli tendenziali per gli anni 2004-2007.
21.2 Per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k e per ogni anno del periodo 2004-2007, il livello tendenziale e pari a:

Ti,j = max [Ti-1,j *(1-ƒ¿j); LivObk]

T0,j=LivPart j ƒ¿j = max [1-(LivObk/LivPartj)1/12; 2%] dove:

a) Ti,j e il livello tendenziale per l'anno i (i=1..4 per gli anni 2004..2007) dell'ambito j (arrotondato al piu vicino numero intero);
b) LivObk e il livello obiettivo per il grado di concentrazione k;
c) LivPartj e il livello di partenza dell'ambito j, pari al livello effettivo biennale dell'indicatore D1 dell'ambito j nel biennio 2002-2003; nel caso di ambiti accorpati, si utilizza la media ponderata dei valori degli anni 2002 e 2003 degli ambiti precedentemente separati, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno;
d) ƒ¿j e il tasso annuo di miglioramento richiesto.

[edit] Articolo 22 - Recuperi aggiuntivi di continuita del servizio

22.1 Le imprese distributrici assicurano, per ciascun anno del periodo 2004-2007 e per ciascun ambito territoriale, il raggiungimento del livello tendenziale di cui al comma 21.2.
22.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero aggiuntivo di continuita del servizio dell'anno i e costituito dal miglioramento ulteriore rispetto al livello tendenziale determinato per il medesimo ambito territoriale per l'anno i.
22.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuita del servizio e pari alla differenza tra il livello tendenziale dell'anno i e il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D1 nello stesso anno i, a condizione che tale differenza risulti maggiore della franchigia di cui al comma 23.1 e seguenti.
22.4 Entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2004-2007, in base ai dati forniti ai sensi del comma 16.2, l'Autorita accerta e pubblica per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuita del servizio ottenuti dalle imprese distributrici nel corso dell'anno precedente, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo 25.
22.5 Per il periodo 2004-2007, le imprese distributrici hanno diritto a incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuita del servizio, o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali, hanno l'obbligo di versare una penalita nel conto "Oneri per recuperi di continuita", di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica in misura pari a: RECi,j x [(POT1i,j x C1)+ (POT2i,j x C2)], dove:

a) RECi,j e il recupero di continuita del servizio come definito al comma 22.3 espresso in minuti, con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti migliore o peggiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;
b) POT1i,j e il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in bassa tensione per usi non domestici e in media tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
c) POT2i,j e il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in bassa tensione per usi domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
d) i parametri C1 e C2, espressi in centesimi di eurocent/kW/minuto, assumono i valori indicati nella tabella 1.

[edit] Articolo 23 - Franchigia e altri meccanismi di contenimento

23.1 Ai fini del confronto, per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2004-2007, tra livello effettivo biennale calcolato ai sensi del comma 19.2 e livello tendenziale calcolato ai sensi del comma 21.2, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in piu o in meno rispetto al valore del livello tendenziale, comunque non inferiore, in valore assoluto, a:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 2 minuti;
b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 4 minuti;
c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 6 minuti.

23.2 Qualora il livello tendenziale coincida con il livello obiettivo, la fascia di franchigia non si applica in diminuzione al livello tendenziale.
23.3 Per gli ambiti territoriali che nell'anno 2003 hanno ottenuto un livello effettivo biennale peggiore del livello tendenziale aumentato del 10%, si applica una fascia di franchigia pari a 5% in piu e al 10% in meno rispetto al valore del livello tendenziale, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 23.1, lettere a), b) e c).
23.4 Le imprese distributrici che per l'intero periodo di regolazione 2004-2007 adottano un sistema di rilevazione del numero effettivo di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, ne danno comunicazione all'Autorita in occasione della comunicazione dei dati di continuita, conformi a tale modalita, relativi all'anno 2003. Per tali imprese distributrici, fino al termine di cui al comma 14.3, la fascia di franchigia in aumento al livello tendenziale viene aumentata di 1 minuto per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione, 2 minuti per gli ambiti territoriali a media concentrazione e 3 minuti per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione
23.5 Le imprese distributrici diverse da quelle di cui al comma precedente devono comunicare all'Autorita i dati di continuita del servizio, per tutti gli anni del medesimo periodo, calcolati in modo conforme alla modalita con cui sono stati calcolati i dati di continuita utilizzati per la determinazione dei livelli tendenziali di continuita per gli stessi anni.
23.6 Gli incentivi di cui al comma 22.5 non possono eccedere, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k, il prodotto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in media e bassa tensione per l'anno i e il parametro IM il cui valore, espresso in ./MWh, e pari a:

IMi,j = min [M1k + 0,02 *(Ti,j - LivObk); M2k]

dove:

a) Ti,j e il livello tendenziale per l'anno i dell'ambito j di cui al precedente comma 21.2;
b) LivObk e il livello obiettivo per il grado di concentrazione k;
c) M1k e M2k sono parametri che assumono, per ogni grado di concentrazione k, i valori di cui alla tabella 2.

23.7 Le penalita di cui al comma 22.5 non possono eccedere, in valore assoluto, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k, il prodotto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in media e bassa tensione per l'anno i e il parametro IM di cui al comma precedente diviso per due.

[edit] Articolo 24 - Riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne

24.1 Le imprese distributrici hanno facolta, dandone comunicazione all'Autorita entro il 31 marzo 2005, di avvalersi per tutti i propri ambiti territoriali del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne di cui al presente articolo.
24.2 Nel caso in cui sia esercitata la facolta di cui al comma precedente:

a) l'impresa distributrice registra le interruzioni attribuibili a cause esterne ai sensi del comma 7.1, lettera b), come interruzioni attribuite ad altre cause, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera c);
b) per la determinazione dei livelli tendenziali degli anni 2005-2007, ai valori determinati ai sensi dell'articolo 21, comma 21.2, e aggiunta un'ulteriore componente pari al valore medio biennale della durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite a cause esterne, relativa agli anni 2003 e 2004, ridotta per ogni anno del 2% rispetto all'anno precedente; per gli anni 2003 e 2004, il valore annuale e convenzionalmente riportato, se inferiore, a un valore minimo di 5 minuti per ambiti territoriali ad alta concentrazione, 10 minuti per ambiti territoriali a media concentrazione e 15 minuti per ambiti territoriali a bassa concentrazione, e, se superiore, a un valore massimo di 30 minuti per ambiti territoriali ad alta concentrazione, 45 minuti per ambiti territoriali a media concentrazione e 60 minuti per ambiti territoriali a bassa concentrazione;
c) ai fini della determinazione dei recuperi di continuita, il livello effettivo biennale e ottenuto includendo nell'indicatore D1, di cui ai commi 19.1 e 19.2, anche la durata complessiva annua delle interruzioni attribuite ad altre cause ai sensi della precedente lettera a).

24.3 Per determinare il valore medio biennale di cui al precedente comma 24.2 si applica la media ponderata dei valori degli anni 2003 e 2004, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno.

[edit] Articolo 25 - Controlli sui dati di continuita forniti dalle imprese distributrici

25.1 Qualora, in esito a controlli effettuati sui dati di continuita del servizio forniti dalle imprese distributrici ai sensi del precedente articolo 15, l'Autorita accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalita previste dal presente provvedimento, la medesima Autorita definisce, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato.
25.2 Il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma e utilizzato per il calcolo delle penalita, se dovute, previste dal comma 22.5. Le imprese distributrici per le quali l'Autorita abbia definito ai sensi del comma precedente il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, agli incentivi previsti dai precedenti commi 22.5 in misura ridotta del 50%.

[edit] Articolo 26 - Indici per la valutazione della validita dei dati di continuita del servizio

26.1 I dati di continuita del servizio forniti dalle imprese distributrici sono valutati utilizzando i seguenti indici:

a) indice di precisione IP, calcolato come indicato nella scheda n. 3;
b) indice di correttezza IC, calcolato come indicato nella scheda n. 4.

26.2 Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite linee di media tensione che servono clienti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte dei clienti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui e stato effettuato il controllo tecnico.
26.3 Le interruzioni con istante di inizio nei giorni in cui sono accaduti eventi con origine "sistema elettrico" non sono considerate ai fini della determinazione degli indici di cui al precedente comma 26.1.

[edit] Articolo 27 - Validita dei dati di continuita del servizio

27.1 I dati di continuita del servizio forniti dalle imprese distributrici sono validi se soddisfano simultaneamente le seguenti condizioni:

a) indice di precisione tale che IP<=3%;
b) indice di correttezza tale che: [(1-IC)*(D1/D2)]<=3%;

dove:

  • IC e l'indice di correttezza;
  • D1 e il valore annuale dell'indicatore di riferimento, espresso in minuti per cliente BT, fornito all'Autorita dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;
  • D2 e il valore annuale di durata complessiva di interruzione per cliente BT, espresso in minuti per cliente BT, fornito all'Autorita dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale e alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai precedenti articoli 6 e 7.

27.2 Per gli ambiti territoriali per i quali D1 risulta inferiore al livello obiettivo applicabile per grado di concentrazione, la condizione di cui al comma precedente, lettera b), e sostituita, se piu favorevole, dalla condizione: IC>=97%.
27.3 Qualora una impresa distributrice sia in grado di computare, in sede di controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai livelli di continuita di ciascuno degli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale viene eseguito il controllo tecnico, l'indice di correttezza calcolato a livello di centro di telecontrollo e riferito solo a un massimo di tre ambiti territoriali, individuati all'inizio del controllo tecnico.
27.4 Per le imprese distributrici che si avvalgono della facolta di cui al comma 7.4, le interruzioni attribuite ad eventi di particolare rilevanza non sono incluse nel parametro D2. Per le imprese distributrici che si avvalgono sia della facolta di cui al comma 7.4, sia della facolta di cui al comma 24.1, non si applica la condizione di cui al precedente comma 27.1, lettera b).

[edit] Articolo 28 - Valore presunto dell'indicatore di riferimento

28.1 Il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente articolo 25 e determinato come:

Dpres = [D1+D2*(1-IC)]/[1-MAX(0;IP)]

dove:

  • Dpres e il valore presunto di cui al precedente articolo 25, espresso in minuti per cliente BT;
  • IP e l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);
  • IC e l'indice di correttezza (compreso tra 0 e 100%);
  • D1 e D2 hanno il significato indicato nel precedente articolo 27.

28.2 Per le imprese distributrici che si avvalgono della facolta di cui al precedente comma 7.4, il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma 25.1 e incrementato sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli circa la corretta applicazione della metodologia di determinazione degli eventi di particolare rilevanza.
28.3 Per le imprese distributrici che si avvalgono sia della facolta di cui al precedente comma 7.4, sia della facolta di cui al precedente comma 24.1, l'indice IC e assunto convenzionalmente uguale a 100% e il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma 28.1 e incrementato sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli tecnici circa la corretta attribuzione delle interruzioni alle origini di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b) e c).

[edit] Articolo 29 - Indice di sistema di registrazione

29.1 In occasione dei controlli tecnici e calcolato un indice di sistema di registrazione ISR, calcolato come indicato nella scheda 5.
29.2 Qualora dal controllo tecnico risulti un indice di sistema di registrazione tale che ISR<=0,95 gli incentivi di cui al precedente comma 22.5 sono ridotti moltiplicandoli per il valore di ISR, fino alla meta del valore iniziale. In caso di penalita, esse sono aumentate dividendole per il valore di ISR, fino al doppio del valore iniziale, per tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale e effettuato il controllo tecnico, fatto salvo quanto indicato al comma 23.7.

[edit] TITOLO 5 . REGOLAZIONE DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE

[edit] Articolo 30 - Ambito di applicazione

30.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2004-2007 alle imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002 e con almeno un cliente di maggiore dimensione, come definito dal comma successivo. 30.2 Per il periodo di regolazione 2004-2007, sono clienti di maggiori dimensioni:

a) a decorrere dall'1 gennaio 2006, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, allacciati alle reti di distribuzione di alta tensione o alle reti di distribuzione di media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW;
b) a decorrere dall'1 gennaio 2007, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, allacciati alle reti di distribuzione di alta tensione o alle reti di distribuzione di media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW.

[edit] Articolo 31 - Indicatore di continuita per singolo cliente di maggiori dimensioni

31.1 L'indicatore di continuita per singolo cliente di maggiori dimensioni e pari al numero di interruzioni senza preavviso lunghe subite nell'anno dal medesimo cliente, con esclusione:

a) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuibili all'origine "sistema elettrico" di cui al precedente comma 6.1, lettera a);
b) delle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulla rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente comma 6.1, lettera b);
c) delle interruzioni senza preavviso lunghe con origine su reti di distribuzione AT, di cui al precedente comma 6.1, lettera c), se le interruzioni sono riferite ai clienti MT;
d) delle interruzioni senza preavviso lunghe con origine su reti in alta e media tensione con obbligo di connessione terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici;
e) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuite a cause di forza maggiore, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera a), o, per le imprese che si avvalgono della facolta di cui al precedente comma 7.4, interruzioni attribuite a eventi di particolare rilevanza per il sistema elettrico;
f) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuite a cause esterne, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera b);
g) delle interruzioni senza preavviso lunghe causate dal medesimo cliente interessato;
h) delle interruzioni senza preavviso lunghe iniziate entro 60 minuti dalla conclusione di una precedente interruzione lunga;
i) delle interruzioni senza preavviso brevi o transitorie;
j) delle interruzioni con preavviso;
k) per i clienti con contratti di fornitura interrompibile, delle interruzioni provocate dall'applicazione della clausola di interrompibilita.

31.2 Nella comunicazione di cui al comma 16.1, le imprese distributrici rendono noto ai clienti di maggiori dimensioni l'indicatore di cui al comma 31.1, riferito all'anno precedente.

[edit] Articolo 32 - Livelli specifici di continuita per clienti di maggiori dimensioni

32.1 Con riferimento all'indicatore di cui al comma 31.1, l'impresa distributrice assicura il rispetto dei seguenti livelli specifici di continuita:

a) per clienti di maggiore dimensione alimentati in alta tensione: 1 interruzione senza preavviso lunga all'anno salvo che per i clienti AT che, a partire dall'1 gennaio 2005, richiedano la connessione a reti AT in derivazione rigida, per i quali si applica lo standard di 2 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno;
b) per clienti di maggiore dimensione alimentati in media tensione e appartenenti ad ambiti territoriali ad alta concentrazione: 3 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno;
c) per clienti di maggiore dimensione alimentati in media tensione e appartenenti ad ambiti territoriali a media concentrazione: 4 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno;
d) per clienti di maggiore dimensione alimentati in media tensione e appartenenti ad ambiti territoriali a bassa concentrazione: 5 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno.

32.2 Per ciascuno dei clienti di maggiore dimensione il cui contratto di trasporto e rimasto in vigore per l'intero anno o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione, la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita e effettuata dalle imprese distributrici di cui al comma 30.1 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.
32.3 L'impresa distributrice che non rispetta i livelli specifici di continuita per clienti di maggiori dimensione e sottoposta a una penalita pari a:

P=sum(j:1...m; sum(i:s+1...min(2s;n); Vp*PMIij))

dove:

a) m e il numero di clienti di maggiori dimensioni per i quali, a seguito della verifica di cui al comma 32.2, non risultano rispettati i livelli specifici di continuita del servizio;
b) n e il numero di interruzioni che, per ciascun cliente di maggiore dimensione per il quale non risultano rispettati i livelli specifici di continuita del servizio, concorre alla determinazione del valore dell'indicatore di continuita di cui al comma 31.1;
c) s e il livello specifico di continuita per clienti di maggiore dimensioni di cui al comma 32.1;
d) PMIij e la potenza media interrotta relativa all'interruzione i per il cliente di maggiore dimensione j, espressa in kW e determinata in via convenzionale pari al 70% della potenza disponibile;
e) Vp e un parametro espresso in €/kW che assume i valori indicati in tabella 3.

32.4 La penalita di cui al comma precedente e calcolata separatamente per i clienti allacciati a reti di alta e di media tensione. Essa non puo eccedere, per ciascuna tipologia di clienti, il 3,5% del seguente ammontare:

a) per i clienti allacciati a reti di distribuzione in alta tensione, il prodotto dell'energia distribuita ai clienti AT nell'anno precedente per il corrispettivo distribuzione ro3(disAT), di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;
b) per i clienti allacciati a reti di distribuzione in media tensione, il prodotto del numero di clienti MT di maggiore dimensione, il cui contratto di trasporto e rimasto in vigore per l'intero anno precedente, per il corrispettivo distribuzione ro1(disMT), di cui al medesimo Testo integrato.

[edit] Articolo 33 - Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni

33.1 Le imprese distributrici di cui al comma 30.1, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni, effettuano la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita per le utenze di seguito elencate che abbiano documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti di cui al comma 33.9 e seguenti, e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata revocata dall'impresa distributrice ai sensi del comma 33.20:

a) ogni cliente AT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto e rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
b) ogni cliente MT che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto e rimasto in vigore per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
c) ogni produttore e autoproduttore di energia elettrica allacciato alla rete di distribuzione AT o MT;
d) ogni impresa distributrice interconnessa.

33.2 Ai fini della verifica annuale di cui al comma precedente, per gli anni 2006 e 2007:

a) per i clienti MT che non siano ricompresi tra i clienti di maggiore dimensione, si applicano l'indicatore di continuita di cui al comma 31.1, i livelli specifici di continuita di cui al comma 32.1 e la comunicazione di cui al comma 31.2;
b) per le imprese distributrici interconnesse, si applica il livello specifico di continuita di cui al comma 32.1 relativo al grado di concentrazione piu elevato tra i Comuni serviti dall'impresa interconnessa.

33.3 A decorrere dall'anno 2007, entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributrice utilizza la penalita P di cui al comma 32.3 per erogare gli indennizzi automatici di cui ai commi seguenti. Per le sole imprese distributrici che comunichino rettifiche dei dati di continuita ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, il termine per l'erogazione degli indennizzi e spostato al 30 novembre dello stesso anno; in tal caso, l'impresa distributrice che intende rettificare i dati di continuita deve informare i clienti, attraverso la comunicazione di cui al comma 31.2, del termine entro il quale saranno erogati gli indennizzi automatici.
33.4 L'indennizzo per ciascun cliente finale, o altra utenza di rete, w, di cui al comma 33.1, per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuita del servizio e pari a:

Iw = sum(i=s+1...min(n;2s); Vp*PMIiw)

dove:

a) s e il livello specifico di continuita del servizio applicabile a ciascun cliente AT o MT o alle altre utenze ai sensi dei commi 32.1 e 33.2;
b) Vp e il parametro di cui alla tabella 3;
c) PMIiw e la potenza media interrotta relativa all'interruzione i per il cliente finale o l'utenza di rete w, espressa in kW e determinata in via convenzionale:
i. per i clienti finali che prelevano energia elettrica dalla rete distribuzione, pari al 70% della potenza disponibile;
ii. per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, pari alla potenza effettivamente immessa in rete al momento dell'interruzione o, in mancanza di questa, pari al 70% della potenza per cui e stata richiesta la connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva al momento dell'interruzione;
iii. per le imprese distributrici interconnesse, se non diversamente concordato tra le parti, pari al 70% della somma delle potenze disponibili dei clienti di maggiori dimensioni alimentati in assetto standard dal punto di interconnessione disalimentato.
Le medesime convenzioni si applicano per la determinazione della potenza media interrotta di cui al comma 32.3, lettera d).

33.5 Qualora l'ammontare derivante dalla somma totale degli indennizzi Iw risulti superiore alla penalita P di cui al comma 32.3, ciascun indennizzo Iw e ridotto proporzionalmente a un coefficiente R, compreso tra 0,6 e 1, pari al maggior valore tra 0,6 e il rapporto tra la penalita P e la somma degli indennizzi Iw. L'impresa distributrice calcola la somma degli indennizzi Iw e il coefficiente di riproporzionamento R separatamente per livello di tensione AT e MT.
33.6 Qualora la somma degli indennizzi Iw riproprorzionati come indicato al comma precedente risulti maggiore della penalita P, considerando congiuntamente i clienti e le altre utenze AT e MT, l'impresa distributrice ha diritto ad un contributo pari alla differenza. In tal caso, l'impresa distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorita e alla Cassa conguaglio del settore elettrico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni; la Cassa eroga il contributo richiesto a valere sul conto "Oneri per recuperi di continuita" se entro 60 giorni non riceve segnalazione contraria dall'Autorita.
33.7 Gli indennizzi di cui ai commi 33.4 e 33.5 vengono corrisposti al titolare del contratto di trasporto nel caso di utenze che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, inclusi gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse, o al produttore di energia elettrica, indicando la causale della detrazione "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello standard individuale di continuita definito dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas" e l'anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto sia il cliente grossista, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. Al cliente finale e alle altre utenze deve essere altresi indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilita per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".
33.8 Qualora la somma delle penalita P per i clienti e le altre utenze AT e MT di cui al comma 32.3 risulti superiore alla somma totale degli indennizzi Iw effettivamente erogati, l'impresa distributrice versa tale differenza al conto "Oneri per recuperi di continuita" entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.
33.9 Per i clienti MT che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati alla rete di distribuzione MT, sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi Iw di cui ai commi 33.4 e 33.5:

a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile.
b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformita allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale.
c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettivita, in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice.

33.10 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facolta di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS), di fusibile e di un unico trasformatore MT/BT;
b) la connessione MT tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT e realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
c) hanno stipulato, con una impresa di manutenzione dotata di sistema di gestione della qualita certificato ai sensi della norma Iso 9001 da organismo accreditato, un contratto di manutenzione per l'anno a cui si riferiscono le interruzioni, che preveda almeno:
i. manutenzione ordinaria semestrale relativa alla corretta conservazione e pulizia dei locali di consegna e degli impianti elettrici in essi contenuti;
ii. manutenzione straordinaria elettromeccanica triennale dell'Interruttore Manovra Sezionatore e del fusibile;
d) conservano un registro delle manutenzioni atto a certificare l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui ai due punti precedenti.

33.11 Per i clienti AT che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati alla rete di distribuzione AT, sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi Iw di cui ai commi 33.4 e 33.5:

a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore.
b) Protezioni Generali (PG), in grado di discriminare i guasti che avvengono a valle del Dispositivo Generale.
c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettivita, in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice o del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

33.12 La realizzazione dei requisiti tecnici di cui ai commi precedenti e effettuata dai clienti e dalle altre utenze con oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide tecniche preparate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
33.13 L' impresa distributrice ha l'obbligo di:

a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT;
b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni dei clienti e delle altre utenze e le proprie protezioni sia per reti AT che per reti MT, queste ultime considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato;
c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalita di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT;
d) comunicare a ogni cliente finale o utenza AT o MT, entro il 30 giugno 2005, le condizioni poste dal presente articolo, inclusi i requisiti semplificati di cui al comma 33.10, fornendo altresi le specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto del cliente e specificando lo stato di esercizio del neutro nel caso di reti MT.

33.14 In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato l'impresa distributrice informa ogni cliente o altra utenza MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni. La facolta di cui al comma 33.10 e fatta salva anche per i clienti o altre utenze allacciati a reti esercite con neutro compensato.
33.15 Il cliente o altra utenza AT o MT che intende documentare il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare all'impresa distributrice, anche tramite il cliente grossista, una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'applicazione dello standard specifico di continuita, come indicato nella scheda 6. Qualora le Protezione Generali di cui ai commi 33.9 e 33.11 siano equipaggiate con rilevatori di caratteristiche della tensione, conformi per le stesse caratteristiche ai requisiti di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonche con un log in grado di registrare automaticamente sia gli interventi delle Protezioni Generali sia la configurazione iniziale e le successive modifiche delle tarature delle Protezioni Generali, il cliente ha diritto a utilizzare la rilevazione delle suddette caratteristiche della tensione ai fini di quanto previsto dall'articolo 39 e l'impresa distributrice ha diritto di accedere alle registrazioni automatiche del log ai fini dei controlli di cui al comma 33.18.
33.16 La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice il cliente o altra utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non e richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.
33.17 La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti soggetti:

a) personale tecnico di impresa installatrice abilitata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito richiamata come legge n. 46/90);
b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avente i requisiti per operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge n. 46/90, in conformita a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;
c) responsabile tecnico del coordinamento dell'ufficio tecnico del cliente proprietario dell'impianto di utenza AT o MT, avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90, tenuto conto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

33.18 L'impresa distributrice ha facolta di effettuare controlli presso i clienti o altre utenze che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici di cui al comma 33.9 e seguenti.
33.19 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalita non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato libero e dei clienti del mercato vincolato, le imprese distributrici si avvalgono di organismi tecnici abilitati all'effettuazione delle verifiche degli impianti di terra ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (di seguito richiamato come D.P.R. n. 462/01), previa adeguata formazione tecnica specifica. I costi pe